Esecuzione di sentenze Italiane a New York

Avvocati di Diritto Internazionale

Il foro di New York è tradizionalmente noto come generoso nel dare esecuzione alle sentenze di risarcimento pecuniario rese in tribunali stranieri. Storicamente, i tribunali di New York hanno riconosciuto le sentenze pronunciate in tribunali stranieri sulla base di un principio di mutuo riconoscimento (“comity”).

In conformità a questo principio, è stato promulgato l’articolo 53 del codice di procedura civile di New York (CPLR), per il riconoscimento uniforme delle sentenze straniere che comportano il pagamento di una somma di denaro atto a “promuovere l’esecuzione delle decisioni dei tribunali di New York all’estero, assicurando alle giurisdizioni straniere che le loro sentenze sarebbero state riconosciute a New York”.

Una sentenza Italiana è esecutiva a New York attraverso una petizione di giudizio sommario (“summary judgment in lieu of complaint”), se era “definitiva, conclusiva ed esecutiva dove resa” e che assegni danni pecuniari. Se una sentenza straniera è definitiva, assegna danni monetari, ed è esecutiva nel proprio paese, ha soddisfatto i criteri iniziali per essere riconosciuta nei tribunali di New York.

Cause ostative al riconoscimento

Tuttavia, i giudici di New York possono, a loro discrezione, rifiutare di dare esecuzione a una sentenza straniera per i seguenti motivi:

  • la sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un sistema che non prevede tribunali imparziali o procedure legali;
  • il giudice convenuto non aveva giurisdizione sul convenuto; oppure (a) il giudice straniero non aveva giurisdizione sulla materia; (b) la parte convenuta in causa nel tribunale straniero non ha ricevuto notifica del procedimento in un tempo congruo per consentirle di difendersi;
  • la sentenza è stata ottenuta con frode;
  • la causa su cui si basa la decisione è contraria alle politiche dello Stato di New York;
  • la sentenza confligge con un’altra sentenza definitiva e inappellabile;
  • il procedimento davanti al giudice straniero era in contrasto con una clausola di arbitrato obbligatorio;
  • in caso di giurisdizione basata solo sulla notifica personale, il tribunale straniero era sconveniente per il convenuto;
  • l’azione ha provocato una sentenza di diffamazione ottenuta in una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti, a meno che un giudice di New York determini che la legge di diffamazione applicata dal giudice straniero abbia fornito quanta tutela alla libertà di parola e di stampa cosi come gli sarebbe stato garantito dalla costituzione degli Stati Uniti e la costituzione dello stato di New York.

 

In genere, se nessuno dei fattori di cui sopra trova applicazione, e la decisione straniera è eseguita nello Stato di New York senza un’analisi microscopica del procedimento nel tribunale estero.

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